Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 6981/2012
Responsabilità professionale anche per specializzandi
22 Febbraio 2012
Il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza passiva, né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l'attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia sotto le direttive del tutore. Ma tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se Io specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità. Pertanto sussiste la responsabilità professionale sia per i medici strutturati che per gli specializzandi.