Tar Calabria - Sezione I - sentenza n. 683/2011
Compenso sostitutivo "doppio" delle ferie non godute

02 Settembre 2011

Si chiedeva al Tribunale di voler riconoscere il diritto alla retribuzione per le ferie non godute in misura doppia o, comunque, in misura pari alla retribuzione. Al pubblico dipendente spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute, che discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l'indennità, direttamente dal mancato godimento, allorché sia certo che la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto.