Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 3272/2015
Accesso al Ssn: l'equipollenza delle discipline non è perfetta fungibilità

01 Luglio 2015

La necessità della previa utilizzazione di una precedente graduatoria, in luogo della indizione di una nuova procedura concorsuale, ha ragione di porsi ove vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l'uno e con l'altro meccanismo selettivo ovvero con la più remota e la più recente graduatoria concorsuale. Nel caso specifico sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato, tale presupposto di omogeneità assoluta non si è rilevato, rispetto a quelli per la cui copertura veniva approvata la graduatoria concorsuale.