Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 14142/2015
Posizione di garanzia del medico "frequentatore volontario"

08 Aprile 2015

L’imputato, sebbene frequentatore volontario della struttura sanitaria in cui la paziente era stata sottoposta ad intervento di isterectomia radicale cui era seguita una trombosi venosa profonda secondaria ad operazione chirurgica, aveva posto in essere condotte proprie di un medico strutturato e non poteva definirsi, quindi, un mero accompagnatore della paziente da un reparto all'altro, mero trascrittore della cartella clinica degli esiti della visita effettuata da altri. Il medico frequentatore volontario della struttura aveva rimosso i punti di sutura e per toglierli aveva sottoposto a visita la donna raccogliendo i temi di sofferenza manifestati. Di conseguenza si era rilevato che il medico, pur avendo ascoltato la paziente nell'anamnesi prossima dei sintomi e pur avendola visitata, ha per imperizia, imprudenza, negligenza errato nel non disporre accertamento diagnostico della eventuale sussistenza di una trombosi venosa in atto con conseguente adozione di idonea terapia.