Il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Usl ai sensi della L. n. 107/1990 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro, ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia applicabile la disciplina comunitaria e nazionale diretta a garantire il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti", in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro privato con conseguente inoperatività della direttiva alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.