La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnativa del licenziamento intimato da una società al lavoratore per il mancato possesso del titolo abilitante ad attività di terapista della riabilitazione prescritto dalla disciplina statale e regionale, e per la mancanza del quale la Asl aveva avviato diffida dall'utilizzare prestazioni di personale non abilitato con minaccia di sospensione dell'accreditamento. Il Lavoratore a sua difesa evidenziava la circostanza del possesso della laurea in medicina. La Corte di Cassazione ha osservato che la laurea in medicina consente l'espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma, sicché il relativo difetto dà luogo ad impossibilità della prestazione e legittima il recesso datoriale.