L'espressione "invalidità permanente" designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna "invalidità permanente". Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente, lo stesso non è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall'assicurato abbia esito mortale, senza mai pervenire a guarigione clinica.