Legislazione Nazionale
30/12/1959

LEGGE 30 dicembre 1959 n. 1231 Collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche

Modifica all'art. 18 del R.D.L. 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it