La vicenda trae origine dall'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, nello specifico servizi di radiologia, effettuate da una società titolare di una struttura sanitaria accreditata durante il primo semestre dell'anno 2017. A fronte di tali prestazioni, la struttura otteneva un decreto ingiuntivo per la somma di euro 98.129,84 oltre interessi moratori. La ASL proponeva opposizione, sostenendo che tali somme riguardassero prestazioni eccedenti il limite di spesa prefissato, rendendo necessaria l'applicazione della regressione tariffaria unica.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della struttura sanitaria, confermando la sentenza d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo e negato il pagamento delle somme extra-budget.