Nel sistema introdotto dall'art. 24 della legge n. 214 del 2011 (riforma Monti-Fornero), per l'accesso alla pensione anticipata ai sensi del comma 10 (che richiede un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne), la contribuzione figurativa può concorrere a integrare i presupposti per il pensionamento. Invece, nel caso del comma 11, che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico (63 anni) oltre che di quello contributivo, la contribuzione richiesta deve essere effettiva, senza possibilità di considerare la contribuzione figurativa.