Il dirigente che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro; il dirigente potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, nel caso in cui abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà essere specificamente allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici.