Il diritto di sciopero, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, non incontra altri limiti se non la protezione di diritti di pari rango costituzionale e la sua legittimità non dipende dalla proclamazione formale né dalla osservanza di regole procedurali e neppure rilevano la fondatezza e l'importanza delle finalità perseguite, fermo il rispetto del cd. limiti esterni. Ne consegue la nullità del licenziamento intimato per la partecipazione del lavoratore allo sciopero, secondo la previsione dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori.