Cassazione Sezione Lavoro
30/04/2025

Cassazione Sez. lavoro - sentenza n. 11347/2025 Protestare collettivamente non costa più il posto di lavoro

Il diritto di sciopero, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, non incontra altri limiti se non la protezione di diritti di pari rango costituzionale e la sua legittimità non dipende dalla proclamazione formale né dalla osservanza di regole procedurali e neppure rilevano la fondatezza e l'importanza delle finalità perseguite, fermo il rispetto del cd. limiti esterni. Ne consegue la nullità del licenziamento intimato per la partecipazione del lavoratore allo sciopero, secondo la previsione dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it