Il testo della legge di bilancio, approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 17 ottobre, inizierà l’esame in prima lettura al Senato. Il 22 ottobre si terranno le comunicazioni del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul disegno di legge di bilancio 2026, ove presentato in tempo utile.
Di seguito una breve sintesi degli articoli di interesse per il settore:
TITOLO III MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
CAPO II MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI PARI OPPORTUNITÀ
Previsto un assegno da 60 euro mensili destinato alle lavoratrici con almeno due figli. Possono richiedere l'assegno tutte le madri lavoratrici dipendenti (escluse le collaboratrici domestiche) e le lavoratrici autonome. Il beneficio è riconosciuto:
- alle mamme con due figli fino al compimento del decimo anno del secondo figlio
- alle mamme con più di due figli fino alla maggiore età dell'ultimo nato Per accedere al contributo è necessario: un reddito annuo non superiore a 40.000 euro
- per le mamme con più di due figli: non avere un lavoro dipendente a tempo indeterminato
Modifica il d.lgs. 151/2001. I giorni di congedo obbligatorio (di cui 2 obbligatori subito dopo la nascita), per il padre ora i giorni obbligatori diventano 14 (di cui 4 obbligatori subito dopo la nascita).I permessi in caso di malattia del figlio salgono da 5 a 10 giorni all'anno per figlio (14 se il figlio ha meno di 3 anni).
Viene istituito un Fondo per i caregiver, nel 2026 si parte con 1,15 milioni di euro, dal 2027 in poi arriveranno 207 milioni di euro all'anno. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.
TITOLO IV MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio erogati nei confronti dei non dirigenti della PA sono assoggettati entro il limite di 800 euro ad una imposta pari al 15 per cento. Tale disposizione si applica anche al personale del comparto sanità in aggiunta all’articolo 7 del DL 73/2024
TITOLO V MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l’anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.Una quota di questa cifra, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, è destinata al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
Una quota di finanziamento aggiuntivo pari a 206 milioni di euro per l’anno 2026, 17 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previste dal PANSM 2025-2030 a decorrere dall’anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario standard pari ad 80 milioni per il 2026, 85 per il 2027 e 90 per il 2028 e 30 per il 2029 è destinata all’implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni definite nel PANSM
Al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell’igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2026 è incrementata di 10 milioni di euro annui
L’obiettivo è quello di aggiornare le tariffe con cui lo Stato rimborsa le strutture sanitarie per i ricoveri e le cure, adeguandole ai costi reali e ai bisogni dei cittadini.
Ogni ricovero ospedaliero, infatti, viene rimborsato al sistema sanitario secondo tariffe standard chiamate DRG (Diagnosis Related Group). Con la nuova norma, quella cifra viene confermata per il 2026, ma crescerà in modo strutturale dal 2027, arrivando a 1 miliardo e 350 milioni di euro ogni anno. La misura prevede anche nuovi fondi per aggiornare le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali — cioè visite, esami e analisi — e per le prestazioni di assistenza protesica, come l’erogazione di ausili, protesi e dispositivi medici.Per queste attività, nel 2026 verranno riservati 100 milioni di euro, che poi saliranno a 183 milioni di euro all’anno a partire dal 2027.
A partire dal 2026, le farmacie — pubbliche e private —verranno riconosciute a tutti gli effetti come strutture sanitarie parte integrante del Ssn. Questo significa che potranno fornire, in modo stabile e strutturato, una serie di servizi sanitari e socio-sanitari già previsti da leggi precedenti ma finora attivati solo in via sperimentale o con progetti locali. Le farmacie, grazie a questa norma, diventano un vero e proprio presidio di prossimità del sistema sanitario. Per finanziare in modo stabile questi nuovi servizi, viene riservata una quota fissa del Fondo sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro all’anno a partire dal 2026. I fondi saranno distribuiti tra le Regioni in base ai criteri del riparto sanitario annuale, cioè la procedura con cui si divide il finanziamento pubblico del sistema sanitario nazionale.
A partire dal 2026, il governo ha previsto un incremento dei finanziamenti già stabiliti dalla precedente legge di bilancio (legge n. 207/2024) da 327 milioni a 412 milioni di euro all’anno dal 2026. Si tratta del fondo che serve a finanziare interventi di potenziamento del Ssn, come nuove assunzioni, aggiornamento delle tecnologie, rafforzamento dei servizi territoriali e investimenti per migliorare l’assistenza ai cittadini. L’aumento di 85 milioni di euro l’anno punta a sostenere le spese correnti e strutturali necessarie per consolidare il sistema. Più risorse per il Fondo per la contrattazione del personale sanitario: aumenta da 285 milioni a 480 milioni di euro all’anno dal 2026. Questo fondo è destinato in modo specifico a finanziare i rinnovi dei contratti e gli adeguamenti retributivi del personale sanitario, sia medico che non medico (infermieri, tecnici, operatori). L’aumento è di 195 milioni di euro in più ogni anno e serve a rendere più attrattive le professioni sanitarie e a compensare l’aumento del carico di lavoro negli ultimi anni.
Più risorse per gli incarichi dirigenziali sanitari: aumenta da 5,5 milioni a 13,5 milioni di euro all’anno dal 2026. Questo stanziamento finanzia le posizioni e le indennità aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari. Più fondi per interventi in sanità territoriale e ospedaliera: aumenta da 150 milioni a 208 milioni di euro all’anno dal 2026. Questo fondo finanzia varie misure legate all’organizzazione dei servizi sanitari, come il miglioramento dei servizi territoriali (Case e Ospedali di comunità, assistenza domiciliare), e il potenziamento dei servizi ospedalieri più sotto pressione, anche per ridurre le liste d’attesa. L’incremento è di 58 milioni di euro all’anno. Accanto ai fondi strutturali, la norma consente alle Regioni e alle Province autonome di usare nel 2026 143,5 milioni di euro per finanziare prestazioni aggiuntive del personale sanitario — cioè le ore di lavoro extra (turni serali, festivi o notturni) necessarie per coprire la carenza di organico e abbattere le liste d’attesa. La somma complessiva si divide così:101,885 milioni di euro per i dirigenti medici, 41,615 milioni di euro per infermieri e personale del comparto sanitario. In più, per incentivare la disponibilità del personale, i compensi per queste ore aggiuntive saranno tassati in modo agevolato: una imposta sostitutiva del 15%, invece delle normali aliquote Irpef
Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa nonché il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell’anno 2026 è autorizzata, nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione per l'anno 2026, l’assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026.Le Regioni potranno aumentare la loro spesa sanitaria, ma solo fino al 3% dell’aumento del fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente. C’è però una condizione importante: l’aumento dovrà comunque rispettare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio sanitario regionale e non compromettere i livelli essenziali di assistenza (Lea), cioè i servizi minimi che ogni Regione deve garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.
Inoltre, ogni volta che una Regione decide di applicare questo aumento, dovrà comunicarlo al tavolo di verifica degli adempimenti regionali, un organismo tecnico nazionale che controlla che i conti delle Regioni siano in ordine e che vengano rispettate le regole comuni del Ssn.
Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori sociosanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni avranno la possibilità — nel rispetto dei loro bilanci e delle regole nazionali sulla spesa del personale — di aumentare leggermente i fondi destinati ai premi e alle indennità di chi lavora in pronto soccorso.In pratica, potranno incrementare fino all’1% la cosiddetta “parte variabile” dei fondi utilizzati per:- la retribuzione di risultato e delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici,- e i fondi di premialità e condizioni di lavoro del personale sanitario non dirigente (come infermieri e Os).Questo aumento — massimo dell’1% — sarà quindi riservato esclusivamente a chi opera nei pronto soccorso, come forma di valorizzazione economica specifica, legata alle condizioni particolarmente impegnative di quel contesto: turni pesanti, urgenze continue, pressione lavorativa elevata.
La misura che consente alle Regioni con deficit sanitari di usufruire di strumenti straordinari per rientrare dal disavanzo viene prorogata fino al 2026. L’obiettivo è dare più tempo alle Regioni in difficoltà per stabilizzare i conti della sanità pubblica e garantire la continuità dei servizi essenziali ai cittadini
Questa norma riguarda il limite di spesa per beni e servizi che le Regioni e le aziende sanitarie possono sostenere ogni anno. Si tratta di un tetto imposto per contenere i costi della sanità pubblica, introdotto nel 2012 e aggiornato più volte negli anni successivi. A partire dal 2026, questo limite viene aumentato di un punto percentuale, cioè le Regioni avranno un po’ più di margine di spesa rispetto a oggi per acquistare tutto ciò che serve al funzionamento degli ospedali e delle strutture sanitarie: forniture, manutenzione, servizi esterni, pulizie, apparecchiature, assistenza tecnica, e così via.
Il secondo comma cambia leggermente il riferimento normativo che vincola la spesa. Finora, la legge richiedeva che l’aumento fosse comunque compatibile con “l’equilibrio economico e finanziario del Ssr”. Ora questo riferimento viene sostituito da un richiamo a un’altra norma del 2004, che stabilisce in modo più dettagliato come garantire l’equilibrio dei conti pubblici regionali e la sostenibilità della spesa sanitaria nel tempo
Questo articolo introduce un rafforzamento del sistema di monitoraggio e valutazione delle performance del Ssn.La norma prevede che il sistema di indicatori già esistente — cioè quello che misura l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari nelle diverse regioni — venga integrato con un nuovo strumento di controllo permanente. Questo strumento servirà a verificare costantemente l’equilibrio tra due aspetti fondamentali: da un lato, i finanziamenti assegnati alla sanità; dall’altro, i livelli e la qualità dei servizi effettivamente garantiti ai cittadini. In altre parole, si vuole capire se le risorse economiche messe a disposizione del Ssn corrispondono davvero ai servizi offerti, e se l’aumento (o la riduzione) dei fondi si traduce in un miglioramento (o peggioramento) dell’assistenza sanitaria. Il monitoraggio sarà effettuato tenendo conto dei criteri di riparto dei fondi tra le regioni e dei fabbisogni standard, cioè dei parametri che servono a calcolare quante risorse servono a ciascun territorio per garantire i livelli essenziali di assistenza
TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
La norma spiega che vengono stabiliti — in applicazione della legge 68/2011 — quali sono i livelli minimi di prestazioni che devono essere assicurati ai cittadini, suddividendoli per grandi aree tematiche, dette macroaree di intervento. Ogni macroarea raccoglie servizi che hanno caratteristiche simili: ad esempio, la sanità, l’istruzione, l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente o i trasporti. All’interno di ciascuna di queste aree, le prestazioni saranno definite in modo da essere omogenee, cioè comparabili e garantite in egual misura in tutte le Regioni
Nell’ambito delle nuove regole sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), restano pienamente validi e confermati i livelli essenziali di assistenza (Lea) già stabiliti dalle norme precedenti.
In parole semplici, la legge ribadisce che per quanto riguarda la salute, i cittadini hanno già diritti garantiti dallo Stato — cioè l’insieme delle cure, prestazioni e servizi sanitari che devono essere assicurati gratuitamente o con ticket su tutto il territorio nazionale, come le visite mediche di base, le vaccinazioni, le prestazioni ospedaliere, la riabilitazione o l’assistenza domiciliare.
Questi Lea sono quelli fissati dal decreto legislativo del 1992, che ha riorganizzato il Servizio sanitario nazionale, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato e ampliato l’elenco delle prestazioni garantite (ad esempio includendo nuovi esami diagnostici, vaccini e servizi di procreazione medicalmente assistita).
20 Dicembre 2024