Il Tar non condivide l'impostazione della disciplina di settore che esclude agli specializzandi la possibilità di partecipazione nelle discipline affini e/o equipollenti, in base al principio dell’omogeneità tra attività sanitaria e branca di specializzazione alla quale gli specializzandi sono iscritti, visto che la riduzione della formazione specialistica viene compensata dalla professione svolta che, pertanto, deve riguardare la medesima disciplina e non discipline affini o equipollenti. Il Tar al contraio sostiene che l'eventuale esclusion degli specializzandi nellediscipline affiini /equipollenti, non appare conforme alla superiore normativa nazionale che difatti non legittima una lettura dei requisiti di accesso alla procedura tale da differenziare i candidati iscritti al secondo anno del corso di specializzazione e quelli già in possesso della specializzazione consentendo solo a questi ultimi la spendibilità del titolo equipollente.
Come chiarito dal Ministero della Salute l'articolo 1 comma 547 della legge di Bilancio per il 2019, ha sì previsto che anche gli specializzandi possano essere ammessi alle procedure concorsuali, ma la medesima disposizione laddove fa riferimento alla “specifica disciplina bandita” ha comunque inteso assicurare la partecipazione degli specializzandi alla medesima disciplina cui possono attualmente accedere gli specialisti, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali del 30 e 31 gennaio 1998, nulla innovando, quindi, in ordine alla disciplina delle equipollenze e delle affinità ivi previste.