Cassazione Sezione Penale
26/03/2025

Cassazione Penale  -   Sez. V   -  sentenza n. 11973/2025 I limiti dello stato di salute del condannato e la discrezionalità del giudice nella scelta delle pene

Il codice penale stabilisce che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Risulta evidente, allora, che l'ambito valutativo entro cui deve muoversi il giudice al fine di verificare l'an dell'applicazione della pena sostitutiva non può prescindere dalla verifica della sussistenza, o meno, di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. 

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