Il codice penale stabilisce che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Risulta evidente, allora, che l'ambito valutativo entro cui deve muoversi il giudice al fine di verificare l'an dell'applicazione della pena sostitutiva non può prescindere dalla verifica della sussistenza, o meno, di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.