Legge n. 207 del 30 dicembre 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 alcune indicazioni applicative in ordine al trattenimento in servizio (art. 1, comma 165, legge 30.12.2024, n.207).
Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La disposizione, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, esclude il personale delle magistrature e quello delle Forze armate, Polizia e Vigili del fuoco.
Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla suindicata disposizione di legge.
In particolare, la misura:
1) Non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza in alcun modo la presentazione da parte sua di richieste/istanze in tale senso
2) Attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio
3) Stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato
4) Condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento)
5) Condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato. Tra le azioni previste è opportuno precisare che le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello. Dovranno invece valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali: la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza. Solo all’esito di tale valutazione il vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.
In ordine al profilo della durata la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.
Viene infine evidenziato che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.