Cassazione Sezione Penale
14/03/2025

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 10396/2025 Limiti di incompatibilità tra la condizione patologica e lo stato di detenzione

In assenza di una diagnosi che attesti l'incompatibilità o di una prospettazione di condizioni patologiche che non consentano cure adeguate in carcere, il giudice non è obbligato a procedere alla nomina del perito. Al contrario, qualora emergano condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o che non permettano cure adeguate inframurarie, il giudice è tenuto a nominare il perito per verificare la situazione sanitaria del detenuto. Questo obbligo è confermato anche nei casi in cui la malattia sia particolarmente grave, a meno che non emerga chiaramente la compatibilità dello stato di salute con la detenzione in carcere.

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