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25/02/2025

Inps su effetti contributivi e sospensione dei trattamenti pensionistici alla riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN

Inps – Circolare n.30 del 30/01/2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Il decreto legge 30.12.2023, n. 215, convertito nella legge 23.2.2024, n.18 ha, tra l’altro, introdotto disposizioni in materia di riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

In particolare è stato previsto che le Amministrazioni possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, i dirigenti medici e sanitaria, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire.

Pertanto, nei confronti del citato personale, già collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, che all’atto della riammissione in servizio ha optato per l’erogazione della retribuzione all’incarico conferito, l’INPS provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico, a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.

Con la circolare del 30.01.2025, n.30 l’INPS precisa che le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, alle strutture INPS territorialmente competenti in base alla residenza del pensionato il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito.

Gli obblighi di iscrizione e contribuzione per i pensionati che abbiano optato per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da svolgere sono i seguenti:

ai fini pensionistici sorge l’obbligo di iscrizione alla CPS (aliquota contributiva del 32,65% della retribuzione imponibile, distinta nella quota di competenza delle Amministrazioni – 23,80% - e nella quota di competenza del lavoratore – 8,85% (più l’1% di contributo aggiuntivo sulla quota eccedente il limite della fascia di retribuzione pensionabile determinata per l’anno 2025 in misura pari 55.448,00 euro

ai fini delle prestazioni di fine servizio gli obblighi di iscrizione e di contribuzione, essendo il nuovo rapporto di lavoro scaturente dalla riammissione in servizio dei già in quiescenza, consegue che i dipendenti interessati rientrano obbligatoriamente in regime di TFR pubblico, con esclusivi obblighi contributivi a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro.

Con riferimento alla contribuzione versata per il periodo di riammissione in servizio i pensionati, al termine dell’attività lavorativa, potranno chiedere una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il servizio reso sia almeno di un anno compiuto.

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