La colpa grave del sanitario è configurabile laddove vengano commessi errori inescusabili, sintomatici di una gestione clinica connotata da superficialità, nonché nei casi in cui l'evento dannoso risulti facilmente prevedibile o prevenibile. Al contrario, qualora il professionista abbia agito nel rispetto delle linee guida e l'errore derivi da un'applicazione non ottimale delle regole tecniche dovuta alle specifiche modalità operative di un intervento eseguito in condizioni di emergenza, l'errore di esecuzione del chirurgo non può essere qualificato come inescusabile e grossolano.