L’Inps ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili all’istituto del congedo di paternità obbligatorio. In particolare, l’Inps precisa che, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’art. 6, ultimo comma, della legge 138/1943, previsto per l’indennità di malattia. Quanto al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale annuale di cui all’art. 47, terzo comma, del DPR 639/1970. Questo in considerazione anche di alcune analoghe decisioni della giurisprudenza di legittimità in materia e, soprattutto, attesa la natura della misura quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.