È illegittima la violazione dei tetti di spesa da parte della Regione siciliana in relazione alle prestazioni sanitarie e al costo del personale delle società a partecipazione pubblica. Con la sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione siciliana numero 3 del 2024, che incidevano sui limiti di spesa – a carico del bilancio regionale – relativi alle prestazioni sanitarie e al costo del personale delle società a partecipazione pubblica. Le questioni erano state promosse dal Governo, che contestava la violazione da parte della Regione dei limiti discendenti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, cui essa si trova tuttora sottoposta.