La Corte afferma il seguente principio di diritto: "l'attribuzione, nell'ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, dell' incarico di responsabile di struttura semplice, in luogo dell'incarico precedentemente rivestito di responsabile di struttura complessa, non comporta di per sé un demansionamento né un vulnus alla professionalità del dirigente medico che, nella vigenza dell'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010, non può rivendicare il conferimento di un altro incarico di pari valore economico laddove la revoca non sia intervenuta anticipatamente ma sia stata preservata la naturale scadenza dell'incarico in precedenza rivestito".