Per il Tar l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima anche se l’amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto. Nel bando di concorso devono essere indicate le prescrizioni volte ad assicurare l’imparzialità e l’efficienza della procedura.