Parere sulle modalità applicative dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Congedo parentale
Il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente. Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente.