Per quanto in particolare attiene alla ricostruzione del concorso di colpa, la Corte ha evidenziato come il Giudice del merito avesse "rilevato che l'impatto fra i due mezzi era stato determinato in misura preponderante dalla condotta negligente (dell'imputato), che, approssimandosi all'incrocio, aveva violato il dovere di osservare le regole generali di prudenza, e in misura minore anche alla condotta di guida colposa (della persona offesa), conducente del ciclomotore, il quale, aveva violato il dovere di moderare la velocità e arrestare la marcia, una volta percepita la segnalazione visiva e acustica di emergenza".