La Cassazione con ordinanza n. 730/2023 ribadisce che il lavoratore che fruisce del permesso giornaliero “104” non è inadempiente se si rilassa dal compito di assistenza del congiunto, anche se il tempo in cui lo fa di fatto coincide con l’orario di lavoro. Per dire che vi sia stato un comportamento sleale di inadempimento della fruizione del permesso non rileva di per sé tale coincidenza.