La questione di diritto relativa alle conseguenze processuali della nomina eventuale di un solo perito nei giudizi aventi a oggetto la responsabilità medica è stata affrontata dalla Corte, la quale ha rilevato che la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, in violazione della L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 15, comma 1, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.