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04/12/2023

Monetizzazione ferie non godute. Parere del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato - Sezione Prima – Parere n. 982 del 22 giugno 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un pubblico dipendente ha inoltrato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento di rigetto della sua istanza volta ad ottenere la monetizzazione delle ferie non fruite per complessivi 42 giorni.

La Pubblica amministrazione ha evidenziato che il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo di fondo che la mancata fruizione delle ferie di cui viene richiesta la monetizzazione è imputabile ad una volontaria e consapevole scelta del ricorrente, considerato che lo stesso è stato destinatario di reiterati inviti affinché osservasse le norme che regolano la fruizione delle ferie e che agli atti d’ufficio non risulta alcun diniego alla fruizione delle ferie in argomento.

Il ricorrente ha contestato il sopraindicato assunto di fondo, affermando che la mancata fruizione delle ferie è da ascriversi ad esigenze di servizio.

In linea con i pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia il Consiglio di Stato ha rilevato che la sua giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro) vige il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale divieto opera pertanto laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime.

Nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente non abbia mai formulato istanza di godimento delle ferie e che, a fronte di tale inerzia, l’Amministrazione, pur non essendo a ciò tenuta, lo abbia anche invitato, in due distinte occasioni, al godimento medesimo.

Il Consiglio di Stato ha affermato quindi dover ritenersi che, a fronte della mancata presentazione della cennata istanza il ricorrente non possa invocare ex post presunte esigenze di servizio, dal momento che spetta solo all’Amministrazione, datrice di lavoro, ravvisarle e formalizzarle in un provvedimento di diniego.

Ciò stante il Consiglio di Stato ha espresso il parere (datato 22.6.2023 con il n. 982) che il ricorso sia infondato.

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