L’Inps ha ritenuto, con esercizio ragionevole dei propri poteri discrezionali e con motivazione cristallina, che la previsione di incompatibilità trovasse il proprio discrimen applicativo non in relazione al nomen dell’Amministrazione preso la quale era stata svolta l’attività lavorativa, ma con complessivo riguardo alla natura, al contenuto e alla tipologia della prestazione nella prospettiva di una più esaustiva ed efficace garanzia della posizione del medico in condizioni di terzietà rispetto a precedenti rapporti di lavoro, che possano determinare conflitti di interessi con l’incarico da conferire.