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28/03/2023

DL Calabria: le insidie per l'assunzione dei medici specializzandi - L'analisi del Settore Anaao Giovani

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Che cos’è l’assunzione mediante il cosiddetto “DL Calabria”

A seguito della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e successive modificazioni, gli specializzandi iscritti al 3° anno di specializzazione possono partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami a tempo indeterminato per la specializzazione frequentate e, se idonei, vengono inseriti in graduatoria separata e secondaria rispetto ai medici specialisti. I medici specializzandi possono essere assunti, a tempo determinato ed automaticamente a tempo indeterminato al conseguimento del titolo, fino a 36 mesi nella rete formativa della propria scuola e fino a 18 mesi in tutti gli ospedali facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione della medesima branca frequentata dal candidato risultato idoneo.

La normativa vigente
A seguito di tale D.Lgs. a fine 2021 è stato firmato e reso noto il decreto del MUR di concerto con il Ministero della Salute, di adozione dell’accordo quadro ex art. 1, co. 548 bis, della l. 145 del 2018 concernente le modalità di svolgimento della formazione specialistica. In tale accordo quadro, si evince l’assoluta NON discrezionalità delle regioni e dei direttori di scuola di specializzazione nell’impedire l’assunzione (riferimento al punto 4 del su menzionato accordo quadro: “In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa”.

Il percezione degli specializzandi
In una recente survey ANAAO, con 1645 partecipanti, si evince chiaramente che gli specializzandi approvano tale modalità di assunzione. Alla domanda se il DL Calabria abbia impattato sulla qualità dell’offerta formativa nelle mura universitarie, il 34,6% degli intervistati ha ritenuto che non vi fosse alcuna variazione, e addirittura il 43,9% ha rilevato addirittura un miglioramento dell’offerta stessa. Degli intervistati, il 14,5% ha effettivamente usufruito del DL Calabria (il 31,1% degli aventi diritto, ovvero gli iscritti dal terzo anno in poi), ritenendo l’esperienza fruttuosa nell’84.6% dei casi (61.4% estremamente positiva, 23,2% positiva).

La fruizione di tale modalità di assunzione e la platea potenziale
Secondo i dati avuti in maniera verbale dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sono “circa 2500” gli specializzandi assunti con il cosiddetto “DL Calabria”, a fronte di una platea potenziale di 27.000 specializzandi.

Le limitazioni delle Università, in barba alla normativa vigente
Sono molteplici e documentate le limitazioni che diverse università italiane e diversi direttori di scuola di specializzazione applicano a danno dei medici in formazione specialistica, ivi di seguito riportati.

Le criticità evidenziate sono le seguenti:
1. Totale indisponibilità da parte delle università di stipulare accordi con atenei di regioni italiane diverse dalla propria, impedendo de facto migliaia di assunzioni, sebbene non vi sia nessun potere discrezionale da parte delle Università di poter ostacolare le assunzioni dei medici in formazione specialistica.
2. Mancanza di pubblicazione open source delle reti formative aggiornate delle scuole di specializzazione italiane, per agevolare i medici in formazione specialistica nella scelta di iscrizione e partecipazione ai concorsi a tempo indeterminato.

È fondamentale e urgente attuare le opportune contromisure per risolvere le criticità evidenziate.

Di seguito è riportata la documentazione comprovante relativa alle Università di Bologna, Siena, Perugia, Roma “La Sapienza”, Torino, Catanzaro e Sassari, fermo restando che per altri Atenei abbiamo solo riscontri orali dei dinieghi della stessa caratura (apri il file pdf)

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