La degenza presso una RSA debitamente attrezzata deve rientrare nell'ambito esclusivamente sanitario, con la garanzia di gratuità, nel caso in cui si proceda alla "individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato" che, per le sue peculiari caratteristiche, "non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale" derivandone una "inscindibilità" che comporta il totale carico dei costi in capo al SSN.