La Corte costituzionale ha osservato che l’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile. Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l’indennizzo prima che il danno fosse dichiarato indennizzabile dalla Consulta.