Avendo l’impugnazione ad oggetto l’atto dispositivo di revoca pubblicazione turni, appare evidente come quest’ultima non costituisca espressione di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, funzionale alla regolamentazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente.