Non si può non punire il medico, ai sensi dell'art. 590 sexies c.p., se la condotta colposa tenuta nell'eseguire il prelievo del midollo è stata commessa con colpa grave. La non punibilità è prevista solo in caso di imperizia e se sono state rispettate le linee guida. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 46263/2022.