In tema di conferimento degli incarichi di medicina generale, la fase relativa alla individuazione delle zone carenti e alla formazione delle graduatorie, nella quale è appunto sussistente la giurisdizione amministrativa, deve essere tenuta distinta dalla successiva fase dell’assunzione dell’incarico, nella quale la pretesa del medico, dopo la formazione della graduatoria, alla costituzione del rapporto, sulla base della collocazione in essa, è devoluta alla cognizione del Giudice civile.