Anche in sede di prima assegnazione, se il dipendente scavalca altri colleghi in virtù degli obblighi assistenziali tutelati dall’art. 33 della L. 104/1992, il presupposto legittimante è l’assistenza al disabile, venuto meno il quale (nel caso in questione, a seguito del decesso dell’assistito), il dipendente non può rivendicare la natura permanente dell’assegnazione a suo tempo disposta, che si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio.