La determinazione assunta dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna che limita il periodo di inefficacia della sospensione a tre mesi è stata giudicata dal Tribunale Amministrativo Regionale in sede cautelare “immune da vizi” “stante l’oggettiva congruità e legittimità del termine (tre mesi dalla documentata infezione) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione adottato per accertato inadempimento del ricorrente dall’obbligo vaccinale”.