In tema di imposte sui redditi, in base al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa.