Il riconoscimento in sede cautelare di un assegno alimentare si scontra all’attualità con l’esplicito dettato dell’art. 4-ter co. 3 del d.l. n. 44/2021, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, che sancisce: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, dato positivo superabile solo con l’eventuale sollecitazione di una declaratoria di incostituzionalità e non con una mera “interpretazione costituzionalmente orientata”.