Il Dipartimento circa le modalità di applicazione della normativa vigente (d.l.gs 151/2001) che prevede la possibilità di fruire di congedi per l’assistenza alle persone con disabilità, esprime il seguente parere: “Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio."