La riforma sanitaria del 1978 ha confermato il quadro normativo proprio della legge n. 132 del 1968, subordinando l’equiparazione di un istituto privato ad una struttura pubblica all’esistenza di un preciso requisito; in altri termini, di: “un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali”. Il legislatore ha altresì subordinato, affidandolo solo alla Regione, il riconoscimento alla verifica di compatibilità con il Piano regionale sanitario.