Il Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, con la sentenza n. 2 del 4.1.2022 ha tuttavia ritenuto che il tecnico di laboratorio non è esonerato dall'obbligo di vaccinazione alla luce del fatto che l’inciso contenuto nella disposizione (“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”) abbia la funzione di esplicitare le ragioni fondanti l’obbligo vaccinale, ma non valga certo a delimitare la platea dei soggetti tenuti al suo rispetto.