LETTERA APERTA ANAAO ASSOMED AGLI ASSESSORI REGIONALI DELLA SANITÀ SULLE CONDIZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE
Illustri Assessori,
In qualità di Associazione maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria nell’ambito del SSN, desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulla situazione lavorativa dei professionisti dipendenti delle strutture private accreditate.
La frammentazione dei contratti di lavoro, l'insostenibile disparità dei trattamenti economici e normativi appaiono, infatti, in palese violazione dei requisiti di accreditamento riguardanti il personale senza il quale nessuna prestazione può essere erogata.
L’attenzione fin qui posta dalle Vostre Regioni è stata per lo più rivolta ai requisiti strutturali, peraltro importanti, ma che ha finito per mettere in secondo piano il personale medico e sanitario.
È un fatto noto che il possesso dei requisiti di accreditamento ed il controllo della loro applicazione spettano alle Regioni e costituiscono la condizione indispensabile per erogare prestazioni sanitarie nell’ambito del SSN. Prestazioni che rivestono il carattere di prestazioni pubbliche, sia che siano effettuate da strutture pubbliche che private, e pertanto garantite sotto il profilo di qualità, appropriatezza, sicurezza, remunerazione delle prestazioni, dotazione quantitativa e qualitativa del personale impiegato, gestione delle risorse umane.
Dando per scontati i primi tre requisiti, spesso menzionati, è necessario sottolineare che remunerazione, dotazioni qualitative e quantitative del personale e gestione delle risorse umane attengono alla condizione lavorativa del Personale, o come si usa dire del capitale umano, protagonista indiscusso per l’effettuazione delle prestazioni ed eroe di un recente passato che inizia ad essere dimenticato.
Innanzitutto in tema di remunerazione delle prestazioni occorre ricordare che sono pagate dal SSN con modalità prefissata, siano esse in regime di ricovero che ambulatoriale, in una situazione tuttavia non di libero mercato.
Medici e sanitari delle strutture che applicano il CCNL/AIOP (fermo tuttora al 2005 con un modesto accordo-ponte economico nel 2010) guadagnano quasi il 40% in meno di un medico e di un sanitario del SSN.
Va un po’ meglio nelle strutture che applicano il CCNL/ARIS (rinnovato nel 2020) dove il gap si ferma al 13 -18%. Da sottolineare che le prestazioni sono remunerate in modo prefissato e con soldi pubblici, ma con una retribuzione al professionista che lavora nel privato accreditato estremamente diversa rispetto ai Colleghi del pubblico.
In più sedi abbiamo denunciato questo aspetto che va a configurare i cosiddetti contratti “low-cost”.
Ma chi applica e continua ad applicare tali disparità dimentica di lavorare per conto del SSN senza rispettare i requisiti minimi organizzativi generali per l’esercizio delle attività sanitarie indicati dal DPR 14 gennaio 1997. Tra cui è compresa la gestione delle risorse umane che in ambito aziendale non si riferisce alla semplice direzione del personale intesa come organizzazione e turnistica, bensì ad un complesso di attività quali reclutamento, selezione, addestramento, formazione, sviluppo, valutazione delle performance, relazioni e retribuzione.
E quest’ultima, “retribuzione” o “piano retributivo” è considerata una delle leve più importanti e di relazione con i propri dipendenti con finalità di equità interna e di competitività con il mercato del lavoro.
L’equità interna, intesa come valutazione oggettiva delle differenze tra ruoli, posizioni e responsabilità è totalmente negata con l’applicazione inspiegabile di contratti diversi a personale che ha la medesima mansione e per di più nella stessa unità operativa.
La competitività, che si riferisce al confronto tra quello che viene corrisposto ad un dipendente che ricopre un determinato ruolo e quanto percepisce un lavoratore di un'altra azienda dello stesso settore, è viceversa portata a livelli che configurano una vera e propria concorrenza sleale.
La gestione del Personale, parte integrante dei requisiti minimi organizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie nell’ambito del SSN, comprende a pieno titolo il capitolo retribuzione, notevolmente diversificato tra pubblico e privato. Diversificazione di entità tale da non essere giustificata dalle condizioni di autonomia contrattuale dei due sistemi e in contrasto con l’art. 36 della Costituzione: La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro. E trattandosi di retribuzioni per prestazioni pubbliche, per di più analoghe, devono trovare un riferimento comune peraltro già presente nella composizione dei trattamenti retributivi in vigore, dove è prevista una parte fondamentale ed una parte accessoria. Quest’ultima strettamente inerente alla struttura, a garanzia della indiscussa autonomia imprenditoriale.
Sono dunque le voci fondamentali, riportate nel box allegato, a dover essere individuate tra i requisiti minimi previsti dalle norme di accreditamento, totalmente ignorati, e ai quali rivolgere il vostro obbligato controllo.
Più volte abbiamo sottolineato la necessità di una sinergia positiva e di una collaborazione proficua tra pubblico e privato atta a rendere più forte il Servizio Sanitario Nazionale. Concetto espresso a più riprese dallo stesso Ministro della Salute nel Suo riferirsi ad “investimenti pubblici e investimenti privati quali la vera modalità per rendere più forte il sistema Paese” e dallo stesso legislatore.
Per citare solo alcuni recenti interventi normativi ricordiamo l’emendamento votato in Senato in fase di conversione del Decreto Fiscale (Dl 146/2021) che estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione la possibilità temporanea, già prevista per gli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari dei corsi di specializzazione degli ultimi due anni e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate fino al 31 dicembre 2022.
Oppure l’articolo 94 della Manovra di Bilancio 2022, in discussione, in base al quale Regioni e Province autonome possono avvalersi, per il recupero delle liste d’attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica, anche delle strutture private accreditate, peraltro in deroga alla progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, entro un ammontare non superiore all’importo complessivo, su base nazionale pari a 150 milioni di euro.
Si aggiunge altresì il disegno di legge sulla concorrenza, visionato a mezzo organi di stampa, che prevede una revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private per cui l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché dei risultati dell’attività già svolta, tenuto conto degli obiettivi di sicurezza. Specificando inoltre che i soggetti privati da convenzionare siano individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle Regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.
L’attenzione sul tema è dunque massima.
Alla luce di quanto sopra, rivolgiamo a Voi, illustri Assessori, un invito pressante affinché nell’esercizio della complessa governance dei requisiti di accreditamento, di vostra responsabilità, vogliate al più presto esercitare una particolare vigilanza sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dalle strutture private accreditate che, ricordiamo ancora una volta, lavorano per il SSN sottolineando come ultimo aspetto, ma non meno importante, il permanere davvero singolare di uno stato giuridico differenziato: dirigenza per alcuni medici e sanitari, status di assistenti e aiuti per altri e inquadramento nel comparto per il restante personale. Tutti operanti in una stessa unità operativa con le medesime mansioni e con retribuzioni differenziate.
In sintesi un regime di grave confusione che esce dalla sfera dell’autonomia imprenditoriale, ma che si riflette inevitabilmente sulle condizioni di lavoro di chi lavora per il SSN e conseguentemente sull’utenza. Ricordando che tutela del lavoro da un lato, libertà d’iniziativa economica dall’altro si intrecciano inevitabilmente con la tutela della parità tra gli operatori sanitari.
Voci stipendiali fondamentali o di base CCNL pubblici e Privati in vigore e trattamenti economici min./max (tempo pieno) relativi ai diversi livelli di responsabilità (posizione fissa)
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Tabellare |
Indennità Specificità Medica |
Indennità Professionale |
Indennità Medica Struttura Sanitaria |
Posizione fissa |
Indennità Medica e Medica Responsabile |
Indennità di Esclusività |
Retribuzione (€)
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CCNL pubblico 2016/2018
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CCNL ARIS Dirigenza Medica 2020-2023
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CCNL ARIS Dirigenza Sanitaria 2020-2022 |
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CCNL ARIS-AIOP Comparto 2016-2018 |
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CCNL ARIS/AIOP 2005 + accordo ponte 2010 |
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Carlo Palermo Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED
Fabio Florianello Esecutivo Nazionale e Coordinatore Commissione Nazionale Sanità Privata Accreditata ANAAO ASSOMED