Il contributo di solidarietà richiesto al professionista titolare di pensione di anzianità non è dovuto perché impone "una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata e diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. la cui imposizione è riservata al legislatore." Il principio del pro-rata prevede infatti che le modifiche alle regole di calcolo devono essere applicate per il futuro e non a quanto già versato in passato.