L’art. 1 comma 543, L. 208/2015 prevede la possibilità per gli enti del Ssn di riservare il 50% dei posti disponibili nelle procedure straordinarie concorsuali al personale assunto con rapporti di lavoro flessibile (quindi, anche in regime di somministrazione ex art. 36, d.lgs. 165/2001), ma ne ancora l’operatività alla sussistenza di condizioni peculiari che confermano la specialità della fattispecie rispetto alla stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.