Si configura a carico della ASL una obbligazione ex lege di prestare l'assistenza medico-generica all'utente del SSN, che viene adempiuta attraverso l'opera del medico convenzionato. Sebbene non derivante da "contratto" (né, ovviamente, da fatto illecito), la sua fonte è comunque da ricomprendersi tra quelle contemplate dall'art. 1173 cod. civ. (ossia, in "atto e fatto idoneo a produrle").