La legge 30 dicembre 2020 n.178, legge di bilancio 2021, ha voluto porre attenzione ai requisiti di accreditamento di alcune attività di cure diventate ormai sempre più importanti, ossia le cure domiciliari erogate da strutture pubbliche e private, andando a modificare alcuni articoli del D. Lgs.502/1992 e prendendo in considerazione strutture, requisiti di qualificazione, funzionalità, personale, verifica dei risultati e remunerazione.
Appare pertanto chiara la direzione presa dal Ministero da Lei presieduto verso il perseguimento di un’ulteriore implementazione del percorso di accreditamento nell’ambito del SSN riguardante requisiti strutturali, prestazioni e personale. E dando per scontati i requisiti strutturali è utile fare il punto sull’accreditamento di tutte le prestazioni ed in particolare quelle effettuate dal Personale dipendente dalle strutture private accreditate. Personale senza il quale - è bene sottolinearlo - nessuna prestazione può essere eseguita in queste strutture.
E voglia scusare il richiamo a temi da Lei ben conosciuti, ma indispensabili per quanto andiamo a presentarLe.
L’Accreditamento istituzionale garantisce che le prestazioni sanitarie eseguite in nome e per conto del SSN dalle strutture pubbliche e private siano garantire sotto il profilo di:
1. Qualità
2. Appropriatezza
3. Sicurezza
4. Remunerazione
5. Dotazione quantitativa e qualitativa del personale impiegato
6. Gestione delle risorse umane
• Qualità e Appropriatezza: sono molteplici i riferimenti normativi a queste tematiche parti integranti del SSN, dal D.Lgs. 502/92 al Programma Nazionale Esiti dedicato fra l’altro al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'appropriatezza delle cure.
• Sicurezza: i problemi relativi alla sicurezza sono affrontati, oltre al D.Lgs. 81/2008 in modo articolato, con l’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, con il Sistema Nazionale delle Linee Guida, con la Commissione tecnica sul rischio clinico, col Gruppo di lavoro per il rischio clinico, col Gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti e con la Legge 8 marzo, 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
• Remunerazione: le prestazioni erogate in ambito SSN, sia pubbliche che private, fanno riferimento al Fondo Sanitario Nazionale e vengono remunerate con tariffa prefissata secondo il sistema DRG per i ricoveri/acuti, a giornata di degenza per i post acuti e in base a Nomenclatore Tariffario per le prestazioni ambulatoriali.
• Dotazione quantitativa e qualitativa del personale impiegato: l’accreditamento istituzionale rilasciato dalle Regioni alle strutture pubbliche e private assicura che le prestazioni sanitarie si svolgano con personale posto in adeguate condizioni organizzative, di qualificazione e dotazione quantitativa. In altre parole organizzazione, consistenza e requisiti delle risorse umane sono garantite dal SSN.
• Gestione delle risorse umane: i requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sono indicati dal DPR 14 gennaio 1997 che indica i “REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI” tra cui viene compresa la “gestione delle risorse umane”.
Occorre tuttavia puntualizzare cosa si intende per “gestione delle risorse umane” in ambito aziendale, che non si riferisce alla semplice direzione del personale, essendo una funzione riguardante la gestione del Personale nel suo più vasto significato. Comprendente una serie di attività quali reclutamento, selezione, addestramento, formazione, sviluppo, valutazione delle performance, relazioni e retribuzione.
In particolare la “retribuzione” o “piano retributivo” è considerato una delle leve più importanti e di relazione con i propri dipendenti e si propone di perseguire finalità di equità interna e di competitività con il mercato del lavoro.
L’equità interna è la valutazione oggettiva delle differenze che vi sono tra i vari ruoli e posizioni organizzative, focalizzando su ciò che si richiede alle persone che devono ricoprire tali ruoli in termini di graduazione di impegno e responsabilità.
La competitività si riferisce al mercato esterno del lavoro e riguarda il confronto tra quello che viene corrisposto ad un dipendente che ricopre un determinato ruolo e quanto percepisce un lavoratore di un'altra azienda dello stesso settore.
In altre parole gli elementi che influiscono sulla retribuzione oltre ai trend reddituali dell’azienda sono le responsabilità relative al ruolo, ai contenuti delle attività, ai livelli retributivi del settore.
In buona sostanza la gestione del Personale, parte integrante dei requisiti minimi organizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie nell’ambito del SSN, comprende a pieno titolo la retribuzione del personale, notevolmente diversificata tra pubblico e privato. Diversificazione che rientra peraltro legittimamente nelle condizioni di autonomia contrattuale dei due sistemi.
Tuttavia non può essere ignorato il fatto che essendo compreso tra i requisiti minimi di accreditamento il trattamento retributivo di chi opera in nome e per conto del SSN deve trovare un riferimento comune.
Se una prestazione è remunerata dal SSN nello stesso modo al sistema pubblico e a quello privato non si può pensare di retribuire chi esegue la stessa prestazione in termini estremamente diversi dal punto di vista del valore economico. Si configurerebbe infatti una retribuzione low-cost che per le responsabilità presenti in campo sanitario si porrebbe a maggior ragione in contrasto con l’art. 36 della Costituzione: La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro .
E considerando che nella composizione dei trattamenti retributivi in vigore, sia pubblici che privati, è prevista una parte fondamentale o di base ed una accessoria, ed essendo la parte accessoria strettamente inerente alla struttura, è la parte fondamentale a dover essere individuata tra i requisiti minimi previsti dalle norme di accreditamento, indicando un comune riferimento nei contratti pubblici e privati.
D’altra parte se ogni prestazione è garantita dal SSN in virtù delle norme di accreditamento, non si può immaginare che coloro i quali eseguono tali prestazioni, oltre ad offrire le garanzie previste dalla normativa non trovino nelle stesse norme la garanzia per un trattamento retributivo minimo almeno nella parte stipendiale fondamentale. In carenza del quale verrebbe meno uno dei requisiti di accreditamento delle prestazioni.
È con questo appello, Signor Ministro, che sottoponiamo alla Sua attenzione le differenze in vigore tra le retribuzioni di base vigenti nei Contratti delle strutture che erogano prestazioni per il SSN (v.tab.) in contrasto, per quanto sopra richiamato, con il rispetto delle norme di accreditamento delle prestazioni riguardanti i requisiti minimi, configurando una situazione non più tollerabile da un Personale che oltretutto tanto ha contribuito e sta contribuendo alla tutela delle salute dei cittadini nella recente emergenza.
Senza, ovviamente, mettere in discussione la legittimità dei trattamenti retributivi complessivi.
Cordiali saluti.
Carlo Palermo, Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED
Fabio Florianello, Coordinatore Commissione Sanità Privata Accreditata ANAAO ASSOMED
Voci stipendiali fondamentali o di base CCNL pubblici e Privati in vigore con trattamenti economici
min./max (tempo pieno) relativi ai diversi livelli di responsabilità
Retribuzione fondamentale o di base
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CCNL AIOP 2005 + accordo ponte 2010 Medici |
CCNL ARIS 2020-2023 Medici |
CCNL ARIS/AIOP 2016-2018 Comparto (*) |
CCNL ARIS 2020-2022 Dirigenti Sanitari
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CCNL pubblico 2016/2018 Dirigenti Medici e Sanitari |
Tabellare |
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Indennità di Specificità Medica
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Indennità Professionale |
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X |
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Indennità Medica Struttura Sanitaria |
X |
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Posizione fissa |
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X |
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Ind. Med. e Medica Responsabile |
X |
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Indennità di Esclusività |
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X |
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X |
X |
Min |
39.273 |
48.243 |
31.332 |
40.474 |
54.407 |
Max |
65.910 |
77.935 |
46.207 |
75.153 |
92.198 |
(*) I Laureati non medici sono inquadrati nel Comparto in categoria “E” con posizione E – E1 – E2
RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI