Il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, come confermato nell’ambito delle disposizioni contenute in tutti i comparti di contrattazione, in particolare nelle dichiarazioni congiunte nelle quali è stato specificato che all’atto della cessazione dal servizio le ferie non fruite non sono monetizzabili, salvo i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente.