La prestazione resa in favore di altro Ente richiede una preventiva autorizzazione
Nel caso di specie l'autorizzazione non è stata rilasciata sino al 7 maggio 2004 e, pertanto, il ricorrente ha prestato la propria attività in violazione dell'articolo 53 dlgs 165/2001 per il periodo sopra indicato, senza che possa ammettersi la tesi dell'efficacia retroattiva dell'autorizzazione medesima. Diversamente opinando, infatti, sarebbe del tutto lecito violare a piacimento la disciplina normativa, salvo ricorrere "in extremis" a un'autorizzazione postuma in sanatoria, con la conseguenza che la "ratio" e la finalità della legge risulterebbero assolutamente neutralizzate.