Rassegna di giurisprudenza
28/09/2020

Le novità su commissioni di concorso, diritto al trasferimento, danno morale

Questa settimana: commissioni di concorso e dirigente sindacale, accesso agli atti per tutelare il diritto al trasferimento, condizioni di risarcibilità del danno morale.

Tar Puglia – Sezione I – Sentenza n. 1065 .Rapporti tra dirigente sindacale membro di commissione concorsuale e partecipanti iscritti al medesimo sindacato. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato occorre che vi sia comunque un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l’attività dell’ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto divista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione. Detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione, l’incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti”.

Tar Campania Salerno – Sezione I- – Sentenza n. 794.È legittima la richiesta d’accesso alla pianta organica dell'ente per tutelare il diritto al trasferimento. La conoscenza della pianta organica dell'azienda, delle vacanze in organico e delle attività poste in essere per assicurarne la copertura consente di tutelare il proprio diritto al trasferimento. La ricorrente ha già proposto istanza di mobilità compensativa nonché di trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera, tuttavia senza esito; la manifestata aspirazione a operare presso l’Azienda Ospedaliera e l’interesse legittimo che si configura a fronte del potere di scelta delle modalità di reclutamento del personale, radicano un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti indicati, incidendo gli stessi sulle medesime possibilità di trasferimento e sulla tutela della posizione della ricorrente nei confronti dell’Amministrazione che, inerte in fase procedimentale e processuale, non ha dedotto o provato ragioni contrarie all'ostensione dei citati documenti.

Tribunale di Torino – Sezione IV- – Sentenza n. 2937.Le condizioni di risarcibilità del danno morale. Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e omnicomprensiva e, pertanto, ove sia accertato un danno alla salute non è consentito liquidare alla vittima un duplice risarcimento: uno per danno biologico e uno per danno morale, e ancor meno, un'ulteriore voce di danno cd. esistenziale. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la sofferenza morale causata dalla lesione al diritto alla salute non sia un danno risarcibile. In presenza di un danno alla salute occorre, pertanto, accertare se il grado di invalidità permanente riportato dalla vittima tenga conto anche della sofferenza morale o del dolore fisico e del disagio psichico, ove le conseguenze dannose non patrimoniali esulino e non siano ricomprese nel grado di invalidità permanente come conseguenze indefettibili e inevitabili della menomazione, riconoscere il risarcimento del danno ulteriore riportato dalla vittima, con un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione.

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